mercoledì 9 gennaio 2008

TU TI SEPARI, IL TUO AVVOCATO SE PARA IL........PORTAFOGLIO

Nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del gennaio 2007, il Presidente della Corte Suprema di Cassazione ha elencato i dati relativi al numero delle separazioni e dei divorzi registrati presso i Tribunali italiani nel 2006.
Sono 105.690 le separazioni personali e 61.153 i divorzi celebrati, di cui 72.628 le separazioni e 41.494 i divorzi effettuati consensualmente.
Numeri elevati che devono far riflettere la società civile ed il mondo culturale circa la crisi che da anni investe l’istituto del matrimonio. In questa sede, però, voglio porre l’attenzione su alcuni aspetti, sicuramente meno nobili ma forse più utili a chi decide di compiere il difficile passo della separazione o del divorzio, orientandolo nella giungla delle norme previste in materia. Con questo scopo, attrezziamo due sceneggiature diverse, cercando di vedere quanto succede all’interno di uno studio legale generico medio italiano e quanto accade, nella stessa situazione, in uno studio legale svizzero.
1^ Situazione:
- Cliente: “Buongiorno avvocato, io e mia moglie abbiamo deciso di separarci legalmente. Può dirmi quali documenti occorrono e quale è la procedura?”
- Avvocato: “ Signor X ci sono particolari motivi che vi hanno determinato alla separazione? Sua moglie è d’accordo sul fatto che dobbiate separarvi?”
- Cliente: “si, abbiamo provato più volte a trovare un accordo sulle situazioni che non permettono una pacifica convivenza, senza risultato alcuno. Ultimamente, poi, le cose si sono ulteriormente aggravate ed, insieme, abbiamo deciso di compiere il difficile passo”.
- Avvocato: “ avete figli, siete in comunione o separazione dei beni? Avete case di proprietà, veicoli o altro? Quale è la situazione del reddito familiare?”
- Cliente: “ si, abbiamo una bambina di quattro anni che siamo d’accordo sul fatto che debba rimanere con la madre. Io, naturalmente mi riservo il diritto di averla con me nei fine settimana e durante le vacanze. Io e mia moglie lavoriamo e siamo d’accordo che io, avendo un reddito superiore, debba contribuire con 300 euro mensili al sostegno economico di nostra figlia. La casa di proprietà comune rimane nella disponibilità di mia moglie e della bambina. La macchina grande a me, quella piccola a mia moglie.”
- Avvocato: “ bene, se siete d’accordo su tutto, io comincio a preparare i documenti e ci vediamo, insieme a sua moglie, tra una settimana per la firma dell’atto. Presenterò, quindi, il ricorso al Tribunale che nel giro di qualche mese ci convocherà per la omologazione.”
- Cliente: “ avvocato, solo per regolarmi, a quanto ammonta il costo della pratica?”
- Avvocato: “ tra spese e parcella il costo si aggira intorno ai duemila euro.”
- Cliente: “ va bene, ci vediamo tra una settimana”.

Andiamo adesso nello studio legale svizzero.
- Cliente: “Buongiorno avvocato, io e mia moglie abbiamo deciso di separarci. Può dirmi quali documenti occorrono e quale è la procedura?”
- Avvocato: “ Signor X ci sono particolari motivi che vi hanno determinato alla separazione? Sua moglie è d’accordo sul fatto che dobbiate separarvi?”
- Cliente: “si, abbiamo provato più volte a trovare un accordo sulle situazioni che non permettono una pacifica convivenza, senza risultato alcuno. Ultimamente, poi, le cose si sono ulteriormente aggravate ed, insieme, abbiamo deciso di compiere il difficile passo”.
- Avvocato: “ Signor X mi corre l’obbligo di informarla che se vi è accordo sulle statuizioni che regolano le condizioni della separazione, lei ha la possibilità di presentare il ricorso al Tribunale competente senza il patrocinio di un legale, compilando i moduli del ricorso, che potrà richiedere alla cancelleria del Tribunale di residenza del nucleo familiare, e presentando direttamente il documento all’organo giudicante. In questo caso, la pratica non ha costi di sorta. Se invece decidete di rivolgervi a me il costo della stessa pratica è di circa 2.000 euro.”
Questo sarebbe il modo corretto di informare il cliente ponendolo nella reale condizione di poter scegliere la strada legale a lui più conveniente. Questo un comportamento leale, diligente e corretto, in grado di offrire un servizio al cliente ed, allo stesso tempo, al cittadino.
Perché in Italia questo tipo di informazione è in molti casi omessa da parte degli avvocati? Forse è necessaria, anche per le separazioni ed i divorzi consensuali, l’assistenza di un avvocato? Oppure gli avvocati non hanno l’obbligo di informare il cliente circa l’esistenza di procedure che vanno contro i propri interessi?
Andiamo per ordine: l'art. 707 del codice di procedura civile stabilisce che davanti al Presidente del Tribunale "i coniugi debbono comparire personalmente ... senza assistenza del difensore".
La Corte di cassazione e la Corte Costituzionale hanno chiarito che, in questo caso, l'assistenza del difensore non è necessaria né obbligatoria, anche se non vietata. La maggior parte delle Procure italiane, per tale ragione, accetta i ricorsi per la separazione ed il divorzio consensuali presentati direttamente dai coniugi senza la firma e la presenza del legale. La procedura è semplice: basta compilare il modulo per il ricorso messo a disposizione, anche on line, dai Tribunali (ad esempio vds il sito del Tribunale di Pescara http://tribunale.pescara.it/Documenti/Moduli/12.doc ) e presentare il ricorso direttamente nella cancelleria del Tribunale in attesa di essere convocati dal giudice competente.
Dal punto di vista fiscale, a prescindere dalla assistenza o meno di un avvocato, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale e di divorzio sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art.19 Legge 6 marzo 1987, n.74 - Corte Costituzionale, sentenza n° 154/99).
Vediamo ora, quale dovere di informazione ha il legale nei confronti del proprio cliente. Il codice di deontologia professionale forense prevede che l’avvocato debba svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, che è dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale, che l’avvocato debba adempiere i propri doveri professionali con diligenza, che l’avvocato debba dare le informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità.
Se ciò non bastasse, il codice deontologico comunitario (vds sito http://www.officine.it/avvocassino/codeont/codoent2.pdf ), a cui tutti i codici di deontologia forense dei paesi della comunità europea dovrebbero allinearsi, prevede esplicitamente che l’avvocato è tenuto sempre a sforzarsi per raggiungere la soluzione della lite al costo migliore per il cliente e deve consigliare il cliente in ogni momento sulla opportunità di trovare un accordo e/o una diversa soluzione per la definizione della lite, che l’avvocato abbia l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.
Secondo una parte di studiosi del diritto, la violazione dell’obbligo di informazione prevista dai codici di deontologia forense è presupposto per richiedere la condanna del legale al risarcimento dei danni provocati al cliente.
Quanti saranno coloro che non hanno ricevuto una adeguata informazione in merito da parte del proprio legale? Pochi, forse nessuno. Lo spero, ma non ci credo.
Marco Del Conte